L.R. 26-06-2015 n. 11
Art. 4
(Modifiche alla L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 in materia di trasparenza amministrativa)

Alla L.R.  23-12-2000 n. 30 e s.m.i. dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente:
Art. 21 bis
(Obblighi di Pubblicazione nei Siti Istituzionali)
Comma 1: 
Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'Ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel 
Sito istituzionale dell'Ente
 
Comma 2:
I Comuni predispongono nei propri Siti una sezione dedicati ai Consigli Comunali ed alle singole Commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle Commissioni e dei Consigli, l'orario di inizio e di fine delle Commissioni e dei Consigli.
 
Commissioni Consiliari 
Le Commissioni Consiliari sono organismi ristretti che hanno il compito di esaminare gli affari di competenza dell'organo elettivo; in particolare affrontano, discutono ed esprimono il loro parere sulle proposte di deliberazione, prima di portarle in sede di Consiglio per l'approvazione. 
Composizione e funzionamento delle Commissioni sono stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento delle Commissioni Consiliari (approvato con Del. C.C. n. 69 del 23/12/2005)
I Componenti delle Commissioni non percepiscono nessun gettone di presenza.


 
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